Il Tribunale di Torino, con una sentenza dell’8/10/2014, fa chiarezza in materia di fissazione della residenza del minore, affermando che la decisione inerente il luogo in cui il minore vive deve essere assunta dai genitori insieme, anche in caso di affidamento esclusivo. Unica eccezione è l’affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido esclusivo rafforzato
“La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere stabilito dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione del nucleo familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da padre e madre (art. 337-bis, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337- quater, comma III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell’affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido esclusivo rafforzato: art. 337-quater, comma III, c.c.)”