La sana crescita psicofisica del minore prevale sul diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine.
Pur risultando indiscusso che laL. n. 184 del 1983,art.1, prevede il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia d’origine, questo diritto non è privo di limiti. Lo stato di abbandono del bambino non viene meno per il solo fatto che riceva alcune cure materiali ed assistenziali finalizzate al suo benessere, da parte dei genitori o di parenti entro il quarto grado. Risulta invece preminente, per il suo interesse e per la sua sana crescita psicofisica, verificare che l’ambiente domestico sia in grado di garantirgli un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità. Non è, pertanto, sufficiente la mera dichiarazione proveniente da un parente che si manifesti disposto a tenere con sé il minore in luogo dei genitori, essendo necessario accertare, in concreto, la comprovata esistenza di pregressi e significativi rapporti con il bambino, nonché l’idoneità genitoriale del parente disponibile |
|
Cass. civ. Sez. I, 18 luglio 2018, n. 16062 |