La rottura dei rapporti tra padre e figlio non è sufficiente a risolvere il comodato di un immobile con destinazione familiare. La crisi abitativa del padre che ha concesso la casa familiare al figlio può risolversi attraverso la locazione di un ulteriore immobile.
Il collegio evidenzia che l’accertamento dell’intercorsa sussistenza di un urgente e impreveduto bisogno del comodante appartiene al giudice di merito. In particolare, le Sezioni Unite della stessa Corte (Sezioni Unite, 29 settembre 2014, n. 20448), hanno affermato che il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato, ed urgente, senza che abbiano rilievo bisogni non attuali, non concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Nella stessa occasione veniva inoltre precisato che “ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto”. Nella vicenda in esame, il giudice territoriale, preso atto dell’impossibilità di permanenza del ricorrente nell’edificio in questione, gli ha negato il diritto di recedere dal contratto, giacché ha ritenuto che il suo sopravvenuto bisogno di una nuova abitazione potesse essere soddisfatto non solo attraverso la vendita degli immobili oggetto di comodato, al fine di acquistarne un altro, bensì pure mediante la locazione di un ulteriore appartamento, in considerazione della sua rigogliosa situazione economica.