La ripresa della convivenza per un lungo periodo – nel caso otto anni – da parte di una coppia in regime di separazione rende improcedibile la successiva domanda di scioglimento del matrimonio. Né l’aver comunque ottenuto dal Tribunale un decreto di modifica della condizioni di separazione ha valore di giudicato sulla mancata riconciliazione.
Corte di cassazione, ordinanza n.11636 del 16 giugno 2020