Ai fini del reato di cui all’articolo 609 bis Cp, la nozione di atti sessuali implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a compiere o a subire tali atti. La fattispecie criminosa di violenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli atti sessuali (in specie di autoerotismo), quali definiti dall’articolo citato, coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati e idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, ha integrato violenza sessuale la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità.
Cass. penale sentenza 11623, sezione Terza Penale del 26-03-2021