Non incide sulla spettanza della quota di trattamento di fine rapporto la proposizione della domanda di revoca dell’assegno divorzile dopo che sia maturato il diritto a tale trattamento, ovvero dopo che sia cessato il rapporto di lavoro, in quanto anche nell’ipotesi di accoglimento della domanda di revoca con effetto dalla data della sua proposizione, comunque tale effetto è successivo al momento in cui è maturato il diritto al trattamento di fine rapporto.
Corte d’Appello di Ancona, 3 maggio 2023
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