la revoca dell’assegnazione della casa familiare può giustificare l’aumento dell’assegno divorzile da corrispondere alla moglie che vi abitava con i figli, allorchè l’immobile rientri nella piena disponibilità dell’obbligato al mantenimento che ne sia proprietario esclusivo. Infatti, l’immobile, prima abitato dall’altro coniuge e dai figli, successivamente liberato, costituisce sia parte del patrimonio a disposizione dell’obbligato a versare l’assegno divorzile sia parte del mantenimento stabilito a favore dell’ex assegnatario.
Cass. civile sentenza 7691 del 25 marzo 2024
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