Il provvedimento di modifica delle statuizioni in tema di assegno di mantenimento, pronunziate in sede di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, produce i suoi effetti dalla data della domanda di modificazione, essendo irrilevante il momento storico in cui si sono verificate le condizioni che hanno legittimato la revisione, nell’an o nel quantum, del provvedimento impositivo del contributo di mantenimento.
Cass. Civ. sez. I, 13 luglio 2023, n. 20101
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