Il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,3,32, 117, primo comma, della Costituzione e art. 8 della CEDU, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14.4.1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) che stabilisce: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona di sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere.
Viene, inoltre, denunciato il contrasto con gli art.. 3 e 32 Cost., per l’irragionevolezza insita nella subordinazione all’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute.
La Corte Costituzionale con la sentenza 221/2015 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.
La Corte, infatti, ha evidenziato come sia possibile una lettura ed interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione oggetto di giudizio; la norma parla di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” e viene lasciato all’interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle. Interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l’intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia (sul solco della strada già tracciata dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Cost.) – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali.