Per la corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi secondo i criteri previsti dall’art. 3 del reg. UE 2201/2003, per “residenza abituale” della parte deve intendersi il luogo in cui l’interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni attraverso una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica alla data di proposizione della domanda
Cass. Civ. sez. un., 8 giugno 2023, n. 16288