Le plurime infedeltà del marito commesse durante il rapporto, protrattesi nel tempo e generatrici di litigi tra i coniugi fino alla crisi, sono causa dell’addebito della separazione.
La violazione dell’obbligo matrimoniale di fedeltà, attuata tramite l’instaurazione e il mantenimento di una relazione extraconiugale non sporadica o occasionale, ma stabile e continuativa e poi esitata in stabile convivenza, è condotta grave che prova il nesso causale tra l’adulterio e la crisi coniugale, attesa l’idoneità di tale condotta a incrinare in maniera irreversibile il rapporto coniugale e a determinare un fatto di intollerabilità della convivenza.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 dicembre 2024, n. 32349