In tema di reati contro la persona, la circostanza che la vittima, in un contesto di ripetute angherie, abusi e sopraffazioni abbia, in qualche occasione “dato inizio alla contesa” non è sufficiente ad integrare il c.d. fatto ingiusto altrui idoneo a giustificare il riconoscimento dell’attenuante della provocazione, difettando, in particolare, il legame dell’adeguatezza tra azione e reazione, che, pur non potendo essere visto in termini di stretta proporzionalità tra i due termini, ne rappresenta pur sempre una misura, tanto rilevante da incidere sul rapporto di causalità tra il fatto ingiusto e la reazione, trasformandolo in rapporto di mera occasionalità, in cui il fatto ingiusto diventa una mera occasione per la successiva reazione che trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalità dell’agente
Cass. penale, sentenza 22 novembre 2023, n. 46893
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