La quota del TFR spetta al coniuge divorziato che sia titolare del diritto all’assegno di divorzio, e solo dopo che tale diritto sia stato accertato. Pertanto, non può chiedere la quota del TFR l’ex coniuge che non sia ancora stato dichiarato titolare del diritto all’assegno divorzile.
(Tribunale di Bari, Sez. I Civile, decreto 28 luglio 2014)
La ratio della norma di cui all’art. 12 bis della legge n. 898/1970 è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all’assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che liquidi tale assegno; da ciò consegue, quindi, che, anche indipendentemente dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita dall’avente diritto dopo la domanda di divorzio, l’attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. dovrà pur sempre essere subordinata al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno.
In sostanza, l’art. 12 bis citato condiziona il diritto alla percentuale del trattamento di fine rapporto in questione al diritto all’assegno di divorzio e quindi, prima che tale diritto sia accertato con sentenza passata in giudicato, la domanda di attribuzione di detta percentuale non può essere accolta.