Il disconoscimento deve essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, oltre che supportato da elementi che dimostrino che la realtà riprodotta non corrisponde a quella dei fatti. Per quanto attiene invece alla privacy, per il tribunale non vi è alcuna violazione in quanto l’elemento caratterizzante di una immagine è il suo oggetto. Non vi è quindi alcuna differenza tra la foto di una schermata e quella che ritrae persone intente in effusioni.
Trib. Benevento sentenza 2214/2022