in tema di revisione delle condizioni di divorzio, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge costituisce una circostanza sopravvenuta da valutare ai fini di un eventuale aumento dell’assegno divorzile. Il godimento del diritto di abitazione, anche se funzionale alla tutela dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia di tale revoca. Quest’ultimo infatti potrebbe utilizzare l’alloggio per metterlo in affitto, conseguendone un aumento di ricchezza.
L’aumento dell’assegno non è però automatico: occorre dimostrare l’aumento delle spese e di non poter mantenersi in modo dignitoso.
Cass. civile ordinanza n. 7961 del 25 marzo 2024