La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite anche se separato, nella misura del 60% della pensione percepita dal pensionato deceduto. Se oltre al coniuge vi sono uno o più figli beneficiari, la pensione di reversibilità viene corrisposta, rispettivamente, nella misura dell’80% e del 100%. Qualora il beneficiario sia titolare anche di altri redditi, tuttavia, l’assegno di reversibilità subisce una riduzione pari al 25% per reddito superiore al triplo della pensione minima, al 40% per reddito superiore al quadruplo della pensione minima e al 50% per reddito superiore al quintuplo della pensione minima, così come stabilito dall’art. 1 c. 41 L. n. 335/1995; l’incumulabilità, tuttavia, non si applica in presenza di beneficiari appartenenti al medesimo nucleo familiare.
Per la corresponsione della pensione di reversibilità il beneficiario deve fare richiesta presentando apposita domanda in qualsiasi momento successivo alla morte del pensionato, valevole anche quale richiesta per i ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto, con la precisazione che il diritto agli stessi si prescrive nell’ordinario termine decennale.