La legge 219 del 2012, che parifica i figli legittimi e naturali, ha innovato anche alla disciplina in materia di dichiarazione giudiziale della paternità e maternità nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.
Prima della riforma, chi voleva vedersi riconosciuto lo stato figlio naturale di una persona determinata poteva farlo solo se quest’ultima era ancora in vita. Se invece era deceduta, si poteva ottenere il riconoscimento solo se erano ancora vivi i suoi eredi (ad esempio, gli altri suoi figli).
Quindi nel caso in cui fossero morti sia il presunto genitore che tutti gli eredi, non si poteva chiedere il riconoscimento dello stato di figlio.
Oggi questo limite non esiste più. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Nessun ostacolo quindi al riconoscimento e via libera a ogni rivendicazione anche sotto il profilo successorio.