L’instaurazione di una stabile convivenza di fatto del coniuge richiedente l’assegno di divorzio, con altra persona, in funzione del principio di auto responsabilità, recide qualsiasi vincolo di natura patrimoniale nascente dal precedente matrimonio, stabilendo, in estrema sintesi che l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
Corte d’Appello L’Aquila, sentenza, 16 febbraio 2022, n. 255