La vendita di immobili, il sostegno economico della famiglia d’origine e la nuova convivenza more uxorio non sono sufficienti a far venire meno il diritto al’assegno di divorzio per il coniuge debole.
Infatti, presupposto dell’assegno è la mancanza di mezzi adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tanto basta. Per valutare l’adeguatezza dei mezzi occorre paragonare la situazione economico patrimoniale attuale del richiedente con quella goduta dalla famiglia unita. Il peggioramento attuale deve essere stato determinato dall’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge.
Altri fattori non rilevano. In particolare non rileva la nuova convivenza, salvo che essa incida positivamente sul tenore di vita; e comunque, in caso di cessazione del nuovo rapporto, il diritto all’assegno risorge.
Così Cassazione Civile n.3398 del 12 febbraio 2013