La nomina del curatore speciale del minore, necessaria nei giudizi sulla responsabilità genitoriale per garantire la difesa e la rappresentanza del minore, deve essere conciliata con le esigenze di «particolare celerità del procedimento», nell’interesse del minore stesso. Tanto che l’eventuale difetto di rappresentanza del minore nel giudizio di primo grado per omessa o tardiva nomina del curatore speciale è irrilevante, se il minore è stato adeguatamente rappresentato nel giudizio d’appello e a meno che non venga enunciato uno «specifico e concreto pregiudizio» tale da pregiudicare anche la decisione di secondo grado.
Cass. civile ord. 1832 del 27/1/2025
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