Legittima la riduzione dell’assegno di divorzio se il padre ha costituito una nuova famiglia da cui è nato un altro bambino, e se l’ex moglie, pur non lavorando, avrebbe buone possibilità di trovare un’occupazione, essendo giovane e specializzata come parrucchiera.
La Cassazione con la sentenza 6289 del 19 marzo 2014 conferma il proprio orientamento, respingendo il ricorso di una donna contro la sentenza che aveva ridotto l’assegno divorzile a carico dell’ex.
La nascita di un altro figlio comporta infatti maggiori oneri a carico dell’obbligato al pagamento, e il Giudice “deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri».