L’assegno divorzile spetta al coniuge che deduca e dimostri di avere concretamente sacrificato le proprie aspettative e prospettive professionali per dedicarsi alla famiglia. Se risulta provato che la moglie ha svolto con continuità la propria attività lavorativa conformemente alla professionalità acquisita, non le spetta l’assegno divorzile con conseguente caducazione dell’assegno di separazione con decorrenza dal rateo successivo al passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha pronunciato il divorzio.
Tribunale di Varese, Sez. I civ., sentenza 29 aprile 2024
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