In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo quale potenziale capacità di guadagno è un elemento valutabile dal giudice ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento. Ed infatti, tale attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, escludendo mere valutazioni astratte e ipotetiche.
La Corte di Cassazione, Sez. VI con la sentenza del 9.03.2018 n. 5817/2018 ha, infatti, escluso il diritto al mantenimento considerato che il coniuge era in grado di procurarsi redditi adeguati, stante la pacifica esistenza di proposte di lavoro e l’ingiustificato rifiuto di accettarle.