Secondo le disposizioni dell’articolo 156 Cc., comma 7, le condizioni di separazione possono essere modificate allorquando «sopravvengono giustificati motivi» che autorizzano il mutamento delle relative condizioni economiche e consistono in «fatti nuovi sopravvenuti», con la conseguenza che «esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo. L’accordo, di conseguenza, non è modificabile sulla base di un semplice riesame circa l’opportunità delle soluzioni concordate dai coniugi nell’intercorsa convenzione ovvero per non essere stato preso in considerazione il fatto in sede di determinazione originaria dell’assegno.
Cass. civile ordinanza 18530, sezione Sesta Civile del 07-09-2020