Le circostanze nuove idonee a modificare le statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio devono essere fatte valere nell’ambito dell’apposito giudizio regolato dall’art. 9 della l. 898/1970, non potendo altrimenti essere addotte nel procedimento d’opposizione a precetto, allo scopo di paralizzare la richiesta d’adempimento svolta dall’ex moglie.
La Cassazione conferma con la sentenza n. 17618 depositata il 18 luglio 2013 il proprio orientamento in materia: in sostanza, all’ex marito, per sottrarsi al pagamento dell’assegno, non basta sostenere che si sono verificati, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, fatti idonei a incidere sui suoi oneri economici (come, ad esempio, il fatto che i figli si siano trasferiti a vivere con lui) : occorre infatti far valere le proprie ragioni nell’ambito dell’apposito giudizio di revisione della sentenza divorzile. Diversamente, l’obbligo di pagamento resta invariato.