L’esigua eredità (nella specie, 25.000 euro) ricevuta dall’ex moglie durante il giudizio d’appello nel procedimento di divorzio non è circostanza tale da modificare gli equilibri economico-patrimoniali fra le parti.
Ove le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l’effettività dei mutamenti e verificare l’esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 luglio 2023 n. 20436
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