La convivenza more uxorio fa cessare l’assegno divorzile solo se sia stabile e duratura, e dunque dia luogo a una vera e propria famiglia di fatto, eventualmente accompagnata dalla nascita di figli.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18959 dell’8 agosto 2013, ribadisce il proprio orientamento in materia, ossia che la convivenza di fatto giustifica la revisione o addirittura il venir meno dell’assegno di mantenimento, solo qualora abbia carattere di continuità tale da far presumere che il beneficiario dell’assegno tragga da tale convivenza vantaggi economici o almeno apprezzabili risparmi di spesa.
La mera relazione affettiva, seppure allietata dalla nascita di un figlio, non fa dunque venir meni il diritto dell’ex moglie all’assegno di divorzio. Nel caso all’esame della Corte, inoltre, la donna non aveva la concreta possibilità di procurarsi da sola, col proprio lavoro, i mezzi che le consentissero il più agiato tenore di vita che la florida posizione economica del marito le permetteva.
Confermato quindi l’assegno a carico dell’ex.