Se il genitore vuole trasferirsi in un’altra città con i figli, occorre il consenso dell’altro genitore. Se questi lo nega perché a 350 chilometri di distanza rischierebbe di vederli solo di rado, decide il Giudice verificando l’interesse prioritario dei minori. Se il Giudice ritiene che sia positivo per i figli seguire il genitore che si trasferisce, occorre modificare il diritto di visita: nel caso di specie , al amdre dovrà accompagnare i figli a far visita al padre, a 350 km di distanza, ma l’assegno di mantenimento viene aumentato.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Torino.
La decisione in ordine alla scelta della residenza dei minori deve essere condivisa. Salvo nel caso eccezionale di affidamento superesclusivo o rafforzato. Nell’ipotesi di disaccordo, decide il Giudice, tenendo presente che lo sviluppo armonico del minore richiede rapporti adeguati con entrambi i genitori. Nella specie il trasferimento della mamma risulta praticabile. La signora ha ottenuto di spostare la sede di lavoro da Torino a Livorno. E non solo perché lì vive il suo nuovo compagno ma anche perché lì i minori vivrebbero in un ambiente più salubre. Ottenuto il trasferimento dall’azienda, pone l’ex davanti al fatto compiuto, ed adisce quindi il Tribunale per essere autorizzata a portare i figli con sé. L’ex si oppone, ma anche lui ha avuto da poco una figlia dalla nuova compagna. Secondo il Tribunale il trasferimento va autorizzato: le minori staranno più tempo con il padre durante le vacanze e nei week end i genitori si alterneranno nel viaggio che impone almeno quattro ore di autostrada. Aumenta il contributo a carico del padre sia perché sono cambiate le esigenze delle figlie rispetto alle’poca della separazione sia perché adesso le minori staranno di più con la madre, che nella nuova città ha preso una casa in affitto perdendo l’assegnazione dell’abitazione famigliare.