Le deposizione testimoniale della madre nel procedimento promosso dal figlio contro il padre per il risarcimento del danno non patrimoniale è pienamente ammissibile. Tutt’al più va valutata con prudenza l’attendibilità del teste, senza potersi escludere a priori l’incapacità di testimoniare.
L’incapacità a deporre prevista dall’articolo 246 del Codice di procedura civile si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’articolo 100 del Codice di procedura civile, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo.
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun interesse personale della madre perché la richiesta di risarcimento del danno del figlio nei confronti del padre non legittima la madre alla partecipazione al giudizio.
Cass. civile ordinanza 3361 del 6 febbraio 2024
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