L’impossibilità della scelta della madre di interrompere la gravidanza, in presenza delle condizioni per l’aborto terapeutico (art. 6, l. n. 194/1978), imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile.
Cass. civ., sez. III, ord., 27 giugno 2023, n. 18327