La madre affidataria del minore che decide di trasferirsi in un’altra città col figlio senza il consenso del padre, commette reato di sottrazione di minore oltre che inosservanza del provvedimento del giudice.
Ciò vale tanto più con la nuova legge sul diritto di famiglia secondo cui le decisioni di maggior interesse dei figli, residenza compresa, «sono assunte di comune accordo» fra i coniugi, in base all’articolo 337 bis Cc.
Lo stabilisce la Cassazione penale con la sentenza 33452/14.
Nel caso di specie la madre, che viveva a Roma con la figlia, aveva deciso di tornare in Liguria dalla propria famiglia d’origine, senza avvertire l’ex marito, e quindi senza il suo consenso. Così facendo il padre, che continuava a vivere a Roma, non aveva potuto incontrare la figlia per circa un mese. Il reato di sottrazione del minore si configura perchè è stato leso l’esercizio della responsabilità genitoriale dell’ex marito, al di là della compromissione degli affetti familiari; affinché si configuri la sottrazione del minore è sufficiente che si interrompa il rapporto fra genitore e bambino e non risulta necessario che il minore subisca un danno specifico.