La fine della convivenza more uxorio non dà diritto al mantenimento né a risarcimenti per danno “esistenziale” per il partner lasciato.
Lo ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Roma nel caso di una donna che per oltre 10 anni, assieme al figlio nato da una relazione precedente, aveva convissuto con un altro uomo, aiutandolo anche nell’avviamento di un’impresa a conduzione familiare e condividendo le spese di ristrutturazione di alcuni immobili di rispettiva proprietà.
Cessata la relazione per decisione dell’uomo, l’ex compagna chiede un assegno di mantenimento per sé e per il di lei figlio, il riconoscimento del diritto di credito alla quota parte nell’impresa familiare, la restituzione dell’importo di Euro 57.000,00# pagati per l’acquisto della casa familiare, oltre al pagamento di una somma non inferiore ad Euro 150.000,00 e al risarcimento dei danni morali e patrimoniali.
Il Tribunale riconosce solo il diritto alla restituzione della somma di € 57.000,00.
Il riconoscimento del diritto d’abitare nella casa familiare non è accoglibile anche perché il figlio non era di entrambi gli ex partner, sicchèla donna viene condannata a lasciare l’abitazione e a pagare un’indennità di occupazione, per essere trascorso un congruo periodo senza che avesse reperito altra casa.
Sul diritto a ricevere dal partner un contributo per il mantenimento proprio e del figlio, i Giudici precisano che al termine della convivenza non sorge in capo al partner nessun obbligo di mantenimento tanto meno nei confronti del figlio dell’altro.
Quanto alla partecipazione all’impresa familiare da parte del convivente,la domanda viene rigettata perché non è stata fornita la prova della «effettiva e continuativa partecipazione (della donna) alla vita dell’impresa.
Infine, la donna aveva chiesto la condanna del partner al risarcimento dei danni morali e materiali subiti a seguito della cessazione della convivenza, come ipotesi di illecito endofamiliare: posto che tale illecito è stato riconosciuto dalla giurisprudenza quando – di fronte ad una violazione dei doveri famigliari- non vi sia una specifica sanzione e di conseguenza l’illecito civile violi in modo grave diritti inviolabili della persona con tutela costituzionale, tale principio non può applicarsi al caso in questione. Infatti, la mera cessazione di un rapporto di convivenza, non accompagnato da violenze, non genera mai un illecito, né verso il partner né verso suo figlio, essendo la convivenza, per sua natura, un rapporto libero, che può venir meno in qualsiasi momento.