la ripartizione dell’immobile-casa familiare assegnato alla moglie è consentita in casi del tutto particolari nei quali sia garantita una piena autonomia delle porzioni e non certo quando permanga un’accesa conflittualità fra le parti o, circostanza ancor più ostativa, allorquando si verifichi un grave disagio della prole nei rapporti con il genitore non collocatario .
E’ infatti evidente che la ragione del collocamento del figlio presso la madre e dell’assegnazione a quest’ultima della casa costituente l’ambiente familiare, sarebbe in buona parte vanificata dalla presenza quotidiana del padre nell’ambiente contiguo
Corte App. Bologna sentenza n. 651 / 2022