Quando con la donazione si dispone la dispensa dall’imputazione della donazione stessa alla quota di legittima nella successione mortis causa del donante, il donatario ottiene una maggiorazione della quota di legittima. La dispensa dall’imputazione è però sempre revocabile unilateralmente dal donante, anche con il suo testamento, purchè la revoca sia espressa.
Non costituisce revoca espressa della dispensa dall’imputazione il testamento, successivo alla donazione, che attribuisca la quota disponibile a un erede diverso dal donatario, in quanto questa attribuzione deve interpretarsi come limitata alla quota disponibile residuante dopo l’imputazione della donazione alla disponibile.
Cass. civile sentenza n. 3352. del 6 febbraio 2024
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