Le disabilità fisiche, nel caso di specie relative all’udito e all’uso della parola, sono in linea di massima superabili con l’uso di mezzi (dispositivi tecnologici, mezzi di comunicazione per non udenti, interpreti) che consentono al soggetto di comprendere, comunicare ed esprimere la sua volontà.
Il disabile, non può essere discriminato soltanto in ragione di una condizione di minore efficienza fisica, né per questa stessa ragione privato in tutto o in parte della capacità di agire, ove sia possibile assicurare l’autonoma gestione dei suoi interessi ricorrendo a supporti, dispositivi e rete di assistenza socio- familiare.
Ne consegue che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge per la nomina dell’amministratore di sostegno deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, deve essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all’incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali.
Cass. civile ord. 6584 del 12 marzo 2025