Lo stato di detenzione non rappresenta una causa di forza maggiore che consente di non corrispondere gli alimenti al coniuge. Si tratta, infatti, di una situazione addebitabile completamente all’imputato che comunque non si è dato nemmeno da fare per poter svolgere lavori socialmente utili e corrispondere con regolarità gli alimenti.
Cass. civile ordinanza n. 12478/24
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