Le difficoltà economiche, anche conseguenti alla crisi, escludono la responsabilità penale del coniuge separato o divorziato tenuto all’assistenza familiare solo quando siano assolute e non ascrivibili a sua colpa. (nel caso di specie v’era stato ripetuto mancato versamento, da parte di un padre separato, dell’assegno di mantenimento, giustificato dai mancati introiti a causa della crisi economica, al punto che la madre, per provvedere alle spese mediche di uno dei figli minori, aveva dovuto vendere oggetti personali)
Corte d’appello di Cagliari sentenza 28 aprile 2020