La convivenza more uxorio dell’ex moglie con altro uomo, caratterizzata dalla stabilità, continuità e regolarità che dia luogo alla formazione di una famiglia di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità a suo favore dell’assegno di mantenimento (o divorzio).
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.17856/2015.
La giurisprudenza è pressoché unanime nel negare/sospendere la corresponsione di un assegno di mantenimento o di divorzio se gli ex coniugi hanno ormai raggiunto una nuova stabilità familiare (cfr. ex multis, Cass n. 17195/2001; 17898/2012). Le sentenze più recenti parlano addirittura di vera e propria eliminazione dell’assegno anziché di sospensione.
Ciò sul presupposto che la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo