L’Agenzia delle Entrate osserva che la l. 76/2016, disciplinante le unioni civili e le convivenze di fatto, stabilisce che ai fini della stabile convivenza si debba fare riferimento alla dichiarazione anagrafica contenuta nel D.p.r. n. 223/1989. Purtuttavia, anche in forza di quanto precisato dalla circolare n. 7 /2018 in tema di detrazioni per ristrutturazioni, la qualifica di convivente può anche essere oggetto di autocertificazione e dunque riconosciuta qualora il dato anagrafico sia in contrasto con la situazione di fatto.
Risposta Agenzia delle Entrate del 04/11/2019 – N. 463