L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche dell’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge in funzione esclusivamente compensativo. A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; dell’eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare personale dell’ex coniuge. Tale assegno anche temporaneo su accordo delle parti non è ancorato al tenore di vita endo matrimoniale nella nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificata la luce dei principi su esposti, tenuto conto, presi dalla durata del matrimonio
Cass. Civ., Sez. Un., sent. 5 novembre 2021 n. 32198