Nell’ambito del rapporto di convivenza more uxorio si presume l’inesistenza di un rapporto di lavoro domestico, posto che le prestazioni di assistenza personale e governo della casa sono ontologicamente riconducibili all’assorbente vincolo di solidarietà familiare ed alla correlativa condivisione della vita,.
Conseguentemente, la parte che faccia valere diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato ha l’onere di provare, precisamente e rigorosamente, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione
Nel caso di specie l’ex convivente aveva regolarizzato la donna, sua compagna di vita, con fittizi contratti di lavoro, funzionali solo a garantirle la copertura previdenziale
Tribunale Parma, Sez. lavoro, 31/08/2023, n. 327