L’obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l’autosufficienza economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (cosiddetta colpevole inerzia).
Tribunale Salerno, Sez. I, Sentenza, 25 maggio 2022, n. 1848