Il trasferimento di denaro, titoli o strumenti finanziari eseguito con l’intenzione di beneficiare il destinatario, ma senza osservare le forme previste dalla legge, è nullo, e chiunque ne abbia interesse (come gli eredi del donante) può farne risultare la nullità e far sì che il relativo valore rientri nel patrimonio del donante. Quindi, anche la cosiddetta “cointestazione” di un conto titoli, (che non è altro che un trasferimento di denaro, nel nostro caso in esame avvenuto mediante la provvista della sola madre e fatto confluire nel conto cointestato tra la prima e la figlia, che la de cuius utilizzava per l’acquisto dei titoli parimenti cointestati), se eseguito a scopo di liberalità, rappresenta una donazione diretta al cointestatario per la metà del valore.
Tribunale Padova, Sez. I, sentenza 12 settembre 2023, n. 1730
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