La casa familiare resta assegnata al coniuge collocatario del figlio anche se per un lungo periodo vi ha vissuto sporadicamente per poi tornarvi: lo sancisce la sentenza 1860/ 2016 della prima sezione civile della Cassazione, rigettando il ricorso dell’ex marito che sosteneva dover essere revocata l’assegnazione della casa familiare alla moglie. Il figlio minore ormai frequentava la scuola e le altre attività in un altro paese, pur se, a differenza di un determinato periodo, la sera rientrava a casa con la madre. Secondo la Corte, tuttavia, l’habitat domestico del minore, ascoltato dal giudice, inteso come il centro degli interessi, è proprio quello della casa coniugale.
L’accoglimento della richiesta del padre poteva essere tenuto in considerazione solo ove vi fosse stata la prova che il figlio si fosse irrimediabilmente sradicato dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia al momento della separazione. Ma così non era stato, poiché, a parte una breve parentesi, il minore aveva sempre vissuto nella casa familiare, che considerava la propria, e la cui collocazione in prossimità dei nonni paterni gli consentiva di mantenere con essi significativi rapporti.