Lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio maggiorenne di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento dell’autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Il diritto al mantenimento è, comunque, funzionale alla tutela di un soggetto che, per quanto maggiorenne, deve considerarsi ancora vulnerabile poiché non autosufficiente, e dunque, pur capace di agire, non è pienamente tale dal punto di vista delle possibilità di realizzazione della persona.
Trib. Marsala sentenza 11 luglio 2024
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