In caso di conflitto tra i genitori in ordine all’iscrizione del minore alla scuola pubblica o privata, deve ritenersi preferibile la scelta di quella pubblica, in quanto espressione del sistema nazionale di istruzione; nondimeno il Tribunale può imporre la scelta dell’istituto privato in presenza di elementi precisi tali da evidenziare un concreto interesse effettivo del figlio a frequentare una scuola diversa da quella pubblica (come nella specie, a fronte della sofferenza emotiva e dell’impossibilità, altrimenti, di seguire l’attività agonistica dello sci da parte del figlio).
così il Tribunale di Monza 22 settembre 2016