in presenza di una separazione tra i coniugi, anche se soltanto di fatto, con uno di essi che abbia effettivamente abbandonato l’abitazione, l’unico titolare del diritto di esclusione dei terzi va individuato nel coniuge rimasto nella abitazione familiare, con conseguente configurabilità del delitto di cui all’art. 614 c.p. nei confronti di chi vi si introduce o vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di quest’ultimo ovvero clandestinamente o con l’inganno, ivi compreso il coniuge trasferitosi a vivere altrove (Cass. pen, sez. II, n. 217/1962).
Per quest’ultimo, infatti, l’abitazione coniugale non può più considerarsi un luogo dove esplica liberamente la sua personalità.
Conseguentemente si esclude al coniuge non convivente la titolarità del diritto di proibirne o di consentirne l’accesso o la permanenza a terzi estranei nella abitazione coniugale e ciò a prescindere dalla circostanza che l’immobile continui a far parte, pro quota, del suo patrimonio (Cass. pen. 47500/2012)