In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Nel caso di specie, però, tali elementi non sussistevano, data la volontà espressa, anche dal ricorrente in corso di causa, di essere stato costretto dal figlio a separarsi e di volere in realtà tornare a vivere con la moglie
Cass. Civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16698.