La mancanza dell’autorizzazione del giudice tutelare a promuovere giudizi diversi da quelli tassativamente esentati dall’art. 374 n. 5 c.p.c. in ragione della loro natura cautelare e conservativa, determina il difetto di capacità processuale, ai sensi dell’art. 75 c.p.c., dell’attore interdetto, che si risolve nella nullità dell’intero giudizio per mancanza di regolare costituzione del rapporto processuale. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza n. 10434 del 17 ottobre 2018.
Trib. Milano 17.10.2018 sent. 10434