Gli insulti comunicati direttamente all’interessato si qualificano come ingiuria, che non è più reato ma costituisce solo un illecito civile, punito con il risarcimento del danno e un’ulteriore multa solo a seguito di una causa civile. Al contrario le minacce costituiscono ancora reato. Quindi per lo stesso episodio (la conversazione telefonica) bisogna distinguere:
contro le minacce si può sporgere querela;
contro gli insulti occorre promuovere una causa civile per il risarcimento del danno davanti al Giudice di Pace